Art. 8

In vigore dal 23 apr 2009
1.   L’Agenzia ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. Ci può essere inoltre un rappresentante di ciascun altro paese che partecipi all’Agenzia in base alle disposizioni pertinenti. Inoltre il Parlamento europeo designerà come membri del consiglio di amministrazione due personalità del mondo scientifico particolarmente qualificate nel settore della protezione dell’ambiente, scelte in base al contributo che saranno in grado di dare all’attività dell’Agenzia. Ogni membro del consiglio di amministrazione può farsi sostituire da un membro supplente. 2.   Il consiglio di amministrazione elegge il presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni e adotta il regolamento interno. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha diritto di voto. Il consiglio di amministrazione elegge un comitato esecutivo al quale può delegare le decisioni esecutive, secondo le norme da esso adottate. 3.   Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate alla maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione. 4.   Il consiglio di amministrazione adotta un programma pluriennale di lavoro fondato sui settori prioritari elencati all’, paragrafo 2; esso si basa su un progetto presentato dal direttore esecutivo di cui all’, previa consultazione del comitato scientifico di cui all’ e parere della Commissione. Il programma pluriennale di lavoro, nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità europea, include un progetto di proposta di bilancio pluriennale. 5.   Nell’ambito del programma pluriennale, il consiglio di amministrazione adotta ogni anno il programma di lavoro dell’Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo previa consultazione del comitato scientifico e parere della Commissione. Il programma può essere adeguato nel corso dell’anno, secondo la stessa procedura. 6.   Il consiglio di amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell’Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri. 7.   L’Agenzia trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2009/401 — Testo vigente | Portale Normativo