Art. 3

In vigore dal 23 apr 2009
1.   I principali campi di attività dell’Agenzia includono, nella più ampia misura possibile, tutti gli elementi che permettono di acquisire le informazioni utili a descrivere lo stato attuale e prevedibile dell’ambiente dai seguenti punti di vista: a) la qualità dell’ambiente; b) le pressioni sull’ambiente; c) la sensibilità dell’ambiente; anche nel contesto dello sviluppo sostenibile. 2.   L’Agenzia fornisce i dati direttamente utilizzabili nell’attuazione della politica della Comunità in materia di ambiente. È accordata la priorità ai seguenti settori di attività: a) qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche; b) qualità dell’acqua, inquinanti e risorse idriche; c) stato dei suoli, della fauna e della flora nonché dei biotopi; d) utilizzazione del suolo e risorse naturali; e) gestione dei rifiuti; f) emissioni sonore; g) sostanze chimiche pericolose per l’ambiente; h) protezione del litorale e del mare. Saranno compresi in particolare i fenomeni transfrontalieri, plurinazionali o globali. Si deve altresì tener conto della dimensione socioeconomica. 3.   L’Agenzia può inoltre cooperare allo scambio di informazioni con altri organismi, compresa la rete europea per l’attuazione e il rispetto del diritto dell’ambiente (la rete IMPEL). Nelle sue azioni l’Agenzia evita doppioni con le attività già intraprese da altre istituzioni e altri organismi.
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