Art. 3
In vigore dal 23 apr 2009
1. I principali campi di attività dell’Agenzia includono, nella più ampia misura possibile, tutti gli elementi che permettono di acquisire le informazioni utili a descrivere lo stato attuale e prevedibile dell’ambiente dai seguenti punti di vista:
a)
la qualità dell’ambiente;
b)
le pressioni sull’ambiente;
c)
la sensibilità dell’ambiente;
anche nel contesto dello sviluppo sostenibile.
2. L’Agenzia fornisce i dati direttamente utilizzabili nell’attuazione della politica della Comunità in materia di ambiente.
È accordata la priorità ai seguenti settori di attività:
a)
qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche;
b)
qualità dell’acqua, inquinanti e risorse idriche;
c)
stato dei suoli, della fauna e della flora nonché dei biotopi;
d)
utilizzazione del suolo e risorse naturali;
e)
gestione dei rifiuti;
f)
emissioni sonore;
g)
sostanze chimiche pericolose per l’ambiente;
h)
protezione del litorale e del mare.
Saranno compresi in particolare i fenomeni transfrontalieri, plurinazionali o globali.
Si deve altresì tener conto della dimensione socioeconomica.
3. L’Agenzia può inoltre cooperare allo scambio di informazioni con altri organismi, compresa la rete europea per l’attuazione e il rispetto del diritto dell’ambiente (la rete IMPEL).
Nelle sue azioni l’Agenzia evita doppioni con le attività già intraprese da altre istituzioni e altri organismi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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