Art. 6

In vigore dal 23 apr 2009
1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti in possesso dell’Agenzia. 2.   Le decisioni adottate dall’Agenzia a titolo dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.
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