Art. 1

In vigore dal 23 apr 2009
1.   Il presente regolamento istituisce l’Agenzia europea per l'ambiente, in prosieguo denominata «l’Agenzia», e ha lo scopo di attuare una rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale. 2.   Per raggiungere gli scopi di protezione e di miglioramento dell’ambiente stabiliti nel trattato e nei successivi programmi di azione della Comunità in materia ambientale, così come lo sviluppo sostenibile, l’obiettivo dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale è di fornire alla Comunità e agli Stati membri: a) informazioni oggettive, attendibili e comparabili a livello europeo che consentano di adottare le misure necessarie per la protezione dell’ambiente, di valutarne l’attuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dell’ambiente e a tal fine; b) il supporto tecnico e scientifico necessario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:401:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2009/401 — Testo vigente | Portale Normativo