Art. 1
In vigore dal 23 apr 2009
1. Il presente regolamento istituisce l’Agenzia europea per l'ambiente, in prosieguo denominata «l’Agenzia», e ha lo scopo di attuare una rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale.
2. Per raggiungere gli scopi di protezione e di miglioramento dell’ambiente stabiliti nel trattato e nei successivi programmi di azione della Comunità in materia ambientale, così come lo sviluppo sostenibile, l’obiettivo dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale è di fornire alla Comunità e agli Stati membri:
a)
informazioni oggettive, attendibili e comparabili a livello europeo che consentano di adottare le misure necessarie per la protezione dell’ambiente, di valutarne l’attuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dell’ambiente e a tal fine;
b)
il supporto tecnico e scientifico necessario.
Storico versioni
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