Art. 2
In vigore dal 23 apr 2009
Per raggiungere l’obiettivo stabilito all’, i compiti dell’Agenzia sono i seguenti:
a)
istituire, in collaborazione con gli Stati membri, e coordinare la rete di cui all’; a tal fine l’Agenzia provvede alla raccolta, al trattamento e all’analisi dei dati, in particolare nei settori di cui all’;
b)
fornire alla Comunità e agli Stati membri le informazioni oggettive necessarie per formulare e attuare politiche ambientali oculate ed efficaci; a tale riguardo, fornire in particolare alla Commissione le informazioni necessarie perché possa svolgere i suoi compiti di individuazione, preparazione e valutazione delle attività e della legislazione in materia di ambiente;
c)
contribuire al controllo dei provvedimenti concernenti l’ambiente mediante un’appropriata attività di supporto per quanto riguarda l’obbligo di presentare relazioni, (anche partecipando alla messa a punto di questionari, al trattamento delle relazioni degli Stati membri e alla diffusione dei risultati), in base al suo programma pluriennale di lavoro e allo scopo di coordinare le relazioni;
d)
a loro richiesta, assistere i singoli Stati membri, qualora ciò sia conforme al suo programma di lavoro annuale, nella messa a punto, nell’elaborazione e nell’ampliamento dei rispettivi sistemi di controllo dei provvedimenti ambientali, purché siffatte attività non pongano in pericolo l’assorbimento degli altri compiti stabiliti dal presente articolo; tale assistenza può comprendere anche valutazioni condotte da esperti di pari competenza a seconda delle richieste specifiche degli Stati membri;
e)
registrare, collazionare e valutare dati sullo stato dell’ambiente, redigere relazioni di esperti sulla qualità e la sensibilità dell’ambiente nonché sulle pressioni cui è sottoposto nella Comunità, fornire criteri di valutazione uniformi in ordine ai dati ambientali, da applicare in tutti gli Stati membri, sviluppare ulteriormente e mantenere un centro di informazione ambientale di riferimento; la Commissione si serve di queste informazioni nell’ambito dei suoi compiti di garante dell’applicazione della normativa comunitaria in materia di ambiente;
f)
contribuire ad assicurare la comparabilità dei dati ambientali a livello europeo e, se necessario, promuovere con i mezzi adeguati una maggiore armonizzazione dei metodi di misurazione;
g)
promuovere l’integrazione delle informazioni ambientali europee nei programmi internazionali di sorveglianza dell’ambiente, così come definito nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate;
h)
pubblicare ogni cinque anni una relazione sullo stato dell’ambiente, le relative tendenze e prospettive, completata dalla pubblicazione di statistiche incentrate su temi specifici;
i)
stimolare lo sviluppo e l’applicazione delle tecniche di previsione ambientale, in modo che si possano adottare adeguate misure preventive in tempo opportuno;
j)
stimolare lo sviluppo di metodi per valutare il costo dei danni all’ambiente e i costi delle politiche di prevenzione, di protezione e di risanamento dell’ambiente;
k)
stimolare lo scambio di informazioni sulle migliori tecnologie disponibili per prevenire o ridurre i danni all’ambiente;
l)
cooperare con gli organismi e con i programmi di cui all’;
m)
assicurare un’ampia diffusione fra i cittadini di informazioni ambientali affidabili e paragonabili, in particolare sullo stato dell’ambiente, e incoraggiare l’utilizzazione della nuova tecnologia telematica a tal fine;
n)
assistere la Commissione nel processo di scambio di informazioni sull’elaborazione di metodologie delle valutazioni ambientali e migliori pratiche;
o)
assistere la Commissione nella diffusione di informazioni sui risultati della pertinente ricerca in campo ambientale, in una forma che meglio contribuisca all’elaborazione di politiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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