Art. 4

In vigore dal 23 apr 2009
1.   La rete comprende: a) i principali elementi delle reti nazionali di informazione; b) punti focali nazionali; c) i centri tematici operativi. 2.   Gli Stati membri tengono l’Agenzia informata dei principali elementi che compongono le rispettive reti nazionali d’informazione sull’ambiente in particolare nei settori prioritari di cui all’, paragrafo 2 compresa qualsiasi istituzione che, a loro parere, potrebbe collaborare ai lavori dell’Agenzia, tenendo conto della necessità di garantire la copertura geografica più completa possibile del loro territorio. Gli Stati membri, ove opportuno, collaborano con l’Agenzia e contribuiscono all’attività svolta dalla rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale in base al programma di lavoro dell’Agenzia mediante la raccolta, la collazione e l’analisi dei dati in ambito nazionale. Gli Stati membri possono parimenti contribuire a cooperare nell’ambito di dette attività a livello transnazionale. 3.   Gli Stati membri possono in particolare designare, tra le istituzioni di cui al paragrafo 2 o altre organizzazioni stabilite nel loro territorio, un «punto focale nazionale», incaricato, sul piano nazionale, del coordinamento e/o della trasmissione delle informazioni da fornire all’Agenzia, alle istituzioni o agli organismi facenti parte della rete compresi i centri tematici di cui al paragrafo 4. 4.   Gli Stati membri possono parimenti individuare, entro il 30 aprile 1994, le istituzioni o altre organizzazioni stabilite nel loro territorio che potrebbero essere specificamente incaricate di cooperare con l’Agenzia per quanto riguarda determinati argomenti di interesse particolare. Un’istituzione così individuata dovrebbe essere in grado di concludere un accordo con l’Agenzia per agire in qualità di centro tematico della rete per compiti specifici. Questi centri cooperano con altre istituzioni facenti parte della rete. 5.   I centri tematici sono designati dal consiglio d’amministrazione di cui all’, paragrafo 1, per un periodo non superiore alla durata di ciascun programma pluriennale di lavoro previsto all’, paragrafo 4. Tuttavia questa designazione può essere rinnovata. 6.   L’assegnazione dei compiti specifici ai centri tematici deve figurare nel programma pluriennale di lavoro dell’Agenzia di cui all’, paragrafo 4. 7.   Alla luce, in particolare, del programma di lavoro pluriennale, l’Agenzia riesamina periodicamente i principali elementi della rete menzionati al paragrafo 2 e apporta loro le eventuali modifiche decise dal consiglio d’amministrazione tenendo conto, se del caso, di nuove designazioni fatte dagli Stati membri.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2009/401 — Testo vigente | Portale Normativo