Art. 9
Poteri del consiglio di amministrazione
In vigore dal 16 dic 2008
Poteri del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri e funzioni:
a)
nominare e, all'occorrenza, sollevare dall'incarico il direttore conformemente all', paragrafo 5;
b)
esercitare l’autorità disciplinare nei confronti del direttore;
c)
adottare il programma di lavoro annuale della Fondazione in base ad un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, conformemente all';
d)
preparare ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione e trasmetterlo alla Commissione;
e)
adottare il progetto di tabella dell'organico e il bilancio definitivo della Fondazione successivamente al completamento della procedura di bilancio annuale, conformemente all';
f)
adottare la relazione annuale d'attività della Fondazione secondo la procedura di cui all', e trasmetterla alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri;
g)
adottare il regolamento interno della Fondazione in base ad un progetto presentato dal direttore previo parere della Commissione;
h)
adottare il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione in base ad un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, conformemente all';
i)
adottare le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, conformemente all' del presente regolamento.
Storico versioni
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