Art. 9

Poteri del consiglio di amministrazione

In vigore dal 16 dic 2008
Poteri del consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri e funzioni: a) nominare e, all'occorrenza, sollevare dall'incarico il direttore conformemente all', paragrafo 5; b) esercitare l’autorità disciplinare nei confronti del direttore; c) adottare il programma di lavoro annuale della Fondazione in base ad un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, conformemente all'; d) preparare ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione e trasmetterlo alla Commissione; e) adottare il progetto di tabella dell'organico e il bilancio definitivo della Fondazione successivamente al completamento della procedura di bilancio annuale, conformemente all'; f) adottare la relazione annuale d'attività della Fondazione secondo la procedura di cui all', e trasmetterla alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri; g) adottare il regolamento interno della Fondazione in base ad un progetto presentato dal direttore previo parere della Commissione; h) adottare il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione in base ad un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, conformemente all'; i) adottare le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, conformemente all' del presente regolamento.
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