Art. 19
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 16 dic 2008
Disposizioni finanziarie
1. Il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro, solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento della Fondazione e previo accordo della Commissione.
2. Conformemente all'articolo 133, paragrafo 1 del regolamento finanziario, la Fondazione applica le norme contabili stabilite dal contabile della Commissione al fine di permettere il consolidamento dei conti della Fondazione con quelli della Commissione.
3. Il regolamento (CE) n. 1073/1999 si applica alla Fondazione in tutti i suoi elementi.
4. La Fondazione rispetta l' accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (18). Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento di tali indagini interne da parte dell'OLAF.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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