Art. 21
Statuto del personale
In vigore dal 16 dic 2008
Statuto del personale
1. Il personale della Fondazione è soggetto ai regolamenti e alle disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
2. La Fondazione esercita nei confronti del proprio personale i poteri devoluti all'autorità investita del potere di nomina.
3. Il consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione, definisce le necessarie modalità d'applicazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dell'articolo 127 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
4. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri o dai paesi partner presso la Fondazione.
Storico versioni
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