Art. 22

Responsabilità

In vigore dal 16 dic 2008
Responsabilità 1.   La responsabilità contrattuale della Fondazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. 2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, la Fondazione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalla Fondazione stessa o dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere le controversie riguardanti il risarcimento di tali danni. 3.   La responsabilità personale dei dipendenti nei confronti della Fondazione è disciplinata dalle disposizioni applicabili al personale di quest'ultima.
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Responsabilità (Art. 22 Regolamento (UE) 2008/1339) — Testo vigente | Portale Normativo