Art. 22
Responsabilità
In vigore dal 16 dic 2008
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale della Fondazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Fondazione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalla Fondazione stessa o dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere le controversie riguardanti il risarcimento di tali danni.
3. La responsabilità personale dei dipendenti nei confronti della Fondazione è disciplinata dalle disposizioni applicabili al personale di quest'ultima.
Storico versioni
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