Art. 24
Valutazione
In vigore dal 16 dic 2008
Valutazione
1. Conformemente all', paragrafo 4 del regolamento finanziario quadro, la Fondazione effettua periodicamente valutazioni ex- ante e ex-post delle sue attività, qualora esse comportino spese significative. Il consiglio di amministrazione è informato dei risultati di tali valutazioni.
2. La Commissione, previa consultazione del consiglio di amministrazione, ogni quattro anni effettua una valutazione dell'applicazione del presente regolamento, dei risultati raggiunti dalla Fondazione e dei suoi metodi di lavoro alla luce degli obiettivi, del mandato e delle funzioni definiti nel presente regolamento. La valutazione è condotta da esperti esterni. La Commissione presenta i risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
3. La Fondazione adotta tutti i provvedimenti necessari per porre rimedio ad eventuali problemi individuati nel corso della valutazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1339:oj#art-24