Art. 24

Valutazione

In vigore dal 16 dic 2008
Valutazione 1.   Conformemente all', paragrafo 4 del regolamento finanziario quadro, la Fondazione effettua periodicamente valutazioni ex- ante e ex-post delle sue attività, qualora esse comportino spese significative. Il consiglio di amministrazione è informato dei risultati di tali valutazioni. 2.   La Commissione, previa consultazione del consiglio di amministrazione, ogni quattro anni effettua una valutazione dell'applicazione del presente regolamento, dei risultati raggiunti dalla Fondazione e dei suoi metodi di lavoro alla luce degli obiettivi, del mandato e delle funzioni definiti nel presente regolamento. La valutazione è condotta da esperti esterni. La Commissione presenta i risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. 3.   La Fondazione adotta tutti i provvedimenti necessari per porre rimedio ad eventuali problemi individuati nel corso della valutazione.
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