Art. 23

Partecipazione dei paesi terzi

In vigore dal 16 dic 2008
Partecipazione dei paesi terzi 1.   La Fondazione è aperta alla partecipazione di paesi che non sono Stati membri della Comunità, i quali condividono l'impegno della Comunità e degli Stati membri nel campo degli aiuti in materia di sviluppo del capitale umano ai paesi partner definiti all', paragrafo 1, secondo le modalità stabilite in accordi da concludersi con la Comunità secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato. Gli accordi dovranno indicare, tra l'altro, la natura e la misura nonché le modalità della partecipazione dei paesi terzi all'attività della Fondazione, comprese le disposizioni relative all'apporto finanziario e al personale. Tali accordi non possono prevedere la rappresentazione di paesi terzi nel consiglio di amministrazione con diritto di voto o contenere disposizioni non conformi allo statuto del personale di cui all' del presente regolamento. 2.   La partecipazione di paesi terzi ai gruppi di lavoro specifici può essere decisa, secondo necessità, dal consiglio d'amministrazione, senza un accordo di cui al paragrafo 1.
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Partecipazione dei paesi terzi (Art. 23 Regolamento (UE) 2008/1339) — Testo vigente | Portale Normativo