Art. 17

Esecuzione e controllo del bilancio

In vigore dal 16 dic 2008
Esecuzione e controllo del bilancio 1.   Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Fondazione comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario. 2.   Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori della Fondazione, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Il direttore provvede all'esecuzione del bilancio della Fondazione. 4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori della Fondazione, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore stabilisce i conti definitivi della Fondazione, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione. 5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi della Fondazione. 6.   Al più tardi il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 7.   I conti definitivi sono pubblicati. 8.   Al più tardi il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione. 9.   Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente all'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto. 10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n. 11.   Il direttore adotta ogni provvedimento utile richiesto dalle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico
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