Art. 16
Procedura di bilancio
In vigore dal 16 dic 2008
Procedura di bilancio
1. Ogni anno, sulla base di un progetto redatto dal direttore, il consiglio di amministrazione adotta lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.
2. La Commissione esamina lo stato di previsione tenendo conto dei limiti proposti dell'importo globale disponibile per le azioni esterne e iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le risorse che ritiene necessarie per l'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
3. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito ambedue denominate le «autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.
4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata alla Fondazione.
L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico della Fondazione.
5. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio della Fondazione. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza.
6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio della Fondazione, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.
Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.
Storico versioni
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