Art. 15

Bilancio

In vigore dal 16 dic 2008
Bilancio 1.   Tutte le entrate e le spese della Fondazione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio della Fondazione, il quale deve comprendere un organigramma. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile. 2.   Nel bilancio della Fondazione entrate e spese devono risultare in pareggio. 3.   Le entrate della Fondazione comprendono, fatte salve altre entrate, una sovvenzione dal bilancio generale dell'Unione europea, i pagamenti ricevuti per servizi prestati nonché apporti finanziari provenienti da altre fonti. 4.   Sono altresì iscritti nel bilancio gli eventuali fondi resi disponibili dagli stessi paesi partner per progetti che fruiscono del sostegno finanziario della Fondazione.
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