Art. 13
Relazione annuale di attività
In vigore dal 16 dic 2008
Relazione annuale di attività
1. Il direttore comunica al consiglio di amministrazione i risultati conseguiti nel corso dell'esecuzione delle proprie funzioni sotto forma di una relazione annuale di attività.
2. La relazione annuale di attività contiene informazioni finanziarie e sulla gestione che indicano i risultati delle operazioni facendo riferimento al programma di lavoro annuale e agli obiettivi fissati, ai rischi associati a tali operazioni, all'utilizzo delle risorse fornite e al modo in cui il sistema di sorveglianza interno ha funzionato.
3. Il consiglio di amministrazione prepara un'analisi e una valutazione del progetto di relazione annuale di attività relativa al precedente esercizio finanziario.
4. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale di attività e entro il 15 giugno dell'anno successivo la trasmette agli organi competenti del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte dei conti e del Comitato economico e sociale europeo insieme alla sua analisi e a una valutazione. Detta relazione è trasmessa anche agli Stati membri e, per informazione, ai paesi partner.
5. Il direttore presenta la relazione annuale di attività della Fondazione alle commissioni competenti del Parlamento europeo e agli organi preparatori del Consiglio.
Storico versioni
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