Art. 12

Programma di lavoro annuale

In vigore dal 16 dic 2008
Programma di lavoro annuale 1.   Il programma di lavoro annuale deve essere coerente con lo scopo, l'ambito di attività e le funzioni della Fondazione di cui agli . 2.   Il programma di lavoro annuale è preparato nel contesto di un programma di lavoro pluriennale di quattro anni in cooperazione con i servizi della Commissione, tenendo conto delle priorità in materia di relazioni esterne con i paesi e le regioni interessate e sulla base delle esperienze acquisite in materia di istruzione e formazione nella Comunità. 3.   I progetti e le attività di cui al programma di lavoro annuale sono corredate di una stima delle spese necessarie e della destinazione delle risorse di personale e di bilancio. 4.   Il direttore presenta il progetto di programma di lavoro annuale al consiglio di amministrazione previo parere della Commissione. 5.   Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di programma di lavoro annuale entro il 30 novembre dell'anno precedente. L'adozione definitiva del programma di lavoro annuale ha luogo all'inizio dell'esercizio finanziario in questione. 6.   All'occorrenza il programma di lavoro annuale può essere adeguato nel corso dell'anno, secondo la stessa procedura, ai fini di una maggiore efficacia delle politiche comunitarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1339:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo