Art. 10

Direttore

In vigore dal 16 dic 2008
Direttore 1.   Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio d'amministrazione per un periodo di cinque anni da un elenco di almeno tre candidati presentato dalla Commissione. Prima della nomina il candidato scelto dal consiglio d'amministrazione è invitato a fare una dichiarazione dinanzi ai comitati competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei rispettivi membri. Negli ultimi nove mesi di detto periodo di cinque anni, la Commissione, sulla base di una precedente valutazione di esperti esterni, effettua una valutazione riguardante in particolare: — il lavoro del direttore; — i doveri e le responsabilità della Fondazione negli anni a venire. Il consiglio d'amministrazione, in base ad una proposta della Commissione, tiene conto del rapporto di valutazione e solo nei casi in cui sia giustificato dai doveri e dalle responsabilità della Fondazione può rinnovare il mandato del direttore per un periodo non superiore a tre anni. Il consiglio d'amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di rinnovare il mandato del direttore. Nel mese prima del rinnovo del mandato il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi ai comitati competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei rispettivi membri. Se il mandato non è rinnovato il direttore rimane in carica fino alla nomina del suo successore. 2.   Il direttore è nominato in base al merito, alle capacità amministrative e di gestione, alle conoscenze e all'esperienza nel campo di lavoro della Fondazione. 3.   Il direttore è il rappresentante giuridico della Fondazione. 4.   Il direttore ha i seguenti poteri e funzioni: a) preparare, in base agli orientamenti stabiliti dalla Commissione, il progetto del programma di lavoro annuale, il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione, il suo progetto di regolamento interno e il progetto di quello del consiglio di amministrazione, il progetto di regolamento finanziario e le attività del consiglio di amministrazione, nonché degli eventuali gruppi di lavoro specifici costituiti dal consiglio di amministrazione; b) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio d'amministrazione; c) attuare le decisioni del consiglio di amministrazione; d) attuare il programma annuale di lavoro della Fondazione e la risposta alle richieste d'assistenza della Commissione; e) espletare le funzioni di ordinatore, conformemente agli articoli da 33 a 42 del regolamento finanziario quadro; f) dare esecuzione al bilancio della Fondazione; g) mettere in opera un sistema efficace di sorveglianza che consenta l'esecuzione delle valutazioni periodiche di cui all' e, in base ad esso, preparare un progetto di relazione annuale di attività; h) presentare la relazione annuale di attività al Parlamento europeo; i) gestire tutte le questioni attinenti al personale, in particolare l'esercizio dei poteri di cui all'; j) definire la struttura organizzativa della Fondazione e presentarla al consiglio di amministrazione per l'approvazione; k) rappresentare la Fondazione dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'. 5.   Il direttore è responsabile del proprio operato nei confronti del consiglio d’amministrazione che, su proposta della Commissione, può sollevare il direttore dall'incarico prima della scadenza del mandato.
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