Art. 8

Norme di voto e mansioni del presidente

In vigore dal 16 dic 2008
Norme di voto e mansioni del presidente 1.   I rappresentanti degli Stati membri all'interno del consiglio di amministrazione hanno diritto ad un voto. I rappresentanti della Commissione hanno diritto congiuntamente a un voto. Il consiglio d'amministrazione prende decisioni deliberando alla maggioranza di due terzi dei propri membri aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3. 2.   Il consiglio d'amministrazione stabilisce, con decisione unanime dei propri membri aventi diritto di voto, norme relative alle lingue della Fondazione, tenendo presente la necessità di assicurare l'accesso e la partecipazione ai lavori della Fondazione a tutte le parti interessate. 3.   Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione almeno una volta all'anno. A richiesta della maggioranza semplice dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto di voto possono essere convocate altre riunioni. Il presidente tiene informato il consiglio d'amministrazione delle altre attività comunitarie che interessano la sua attività, nonché delle previsioni operative della Commissione per le attività della Fondazione nell'anno seguente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1339:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo