Art. 7

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 16 dic 2008
Consiglio di amministrazione 1.   La Fondazione ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, tre rappresentanti della Commissione e tre esperti senza diritto di voto nominati dal Parlamento europeo. Inoltre, tre rappresentanti dei paesi partner possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori. I rappresentanti possono farsi sostituire da supplenti, nominati contestualmente. 2.   Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno i propri rappresentanti e relativi supplenti in seno al consiglio di amministrazione. I rappresentanti dei paesi partner sono nominati dalla Commissione da un elenco di candidati proposti da detti paesi in base alla loro esperienza e alle loro conoscenze del campo di attività della Fondazione. Gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione si adoperano per realizzare una rappresentazione equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di amministrazione. 3.   I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta. 4.   Il consiglio d'amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione. Il mandato del presidente scade nel momento in cui cessa la sua appartenenza al consiglio di amministrazione. 5.   Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.
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