Art. 5
Riservatezza
In vigore dal 16 dic 2008
Riservatezza
1. Fatto salvo l', paragrafo 4, la Fondazione non divulga a terzi le informazioni riservate che riceve e per le quali un trattamento riservato è stato richiesto e giustificato.
2. I membri del consiglio di amministrazione e il direttore sono soggetti all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 287 del trattato.
3. Le informazioni raccolte dalla Fondazione conformemente al suo atto costitutivo sono sottoposte al regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1339:oj#art-5