Art. 3

Disposizioni generali

In vigore dal 16 dic 2008
Disposizioni generali 1.   La Fondazione ha personalità giuridica e in ciascuno degli Stati membri ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. La Fondazione può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. La Fondazione non persegue finalità di lucro. 2.   La Fondazione ha sede a Torino, Italia. 3.   La Fondazione coopera con gli altri organismi comunitari pertinenti con il sostegno della Commissione. La Fondazione coopera, in particolare, con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) nell'ambito di un programma di lavoro annuale congiunto allegato al programma di lavoro annuale di ciascuna delle due agenzie con l'obiettivo di promuovere le sinergie e la complementarietà tra le loro attività. 4.   Alle attività della Fondazione possono eventualmente essere invitati a partecipare i rappresentanti delle parti sociali a livello europeo che già intervengono nei lavori delle istituzioni comunitarie e le organizzazioni internazionali operanti nel settore della formazione professionale. 5.   La Fondazione è soggetta all'indagine amministrativa del mediatore europeo conformemente all'articolo 195 del trattato. 6.   La Fondazione può stabilire accordi di cooperazione con altri organismi pertinenti attivi nel campo dello sviluppo del capitale umano nell'Unione europea e a livello mondiale. Il consiglio di amministrazione adotta tali accordi in base ad un progetto presentato dal direttore previo parere della Commissione. Le disposizioni di lavoro contenute in tali accordi devono essere conformi alla normativa comunitaria.
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Disposizioni generali (Art. 3 Regolamento (UE) 2008/1339) — Testo vigente | Portale Normativo