Art. 2
Funzioni
In vigore dal 16 dic 2008
Funzioni
Ai fini del raggiungimento dello scopo di cui all', paragrafo 1, la Fondazione, nel rispetto delle competenze attribuite al consiglio di amministrazione e sulla base degli orientamenti generali stabiliti a livello comunitario, assolve le seguenti funzioni:
a)
fornire informazioni, analisi politiche e consulenza per le questioni attinenti allo sviluppo del capitale umano nei paesi partner;
b)
promuovere la conoscenza e l'analisi delle esigenze in materia di competenze sui mercati del lavoro nazionali e locali;
c)
sostenere le parti interessate nei paesi partner nel creare capacità in materia di sviluppo del capitale umano;
d)
favorire lo scambio di informazioni e esperienze tra i donatori impegnati nella riforma dello sviluppo del capitale umano nei paesi partner;
e)
sostenere la fornitura di assistenza comunitaria ai paesi partner in materia di sviluppo del capitale umano;
f)
disseminare informazioni e incoraggiare la retizzazione e lo scambio di esperienze e buone prassi tra l'Unione europea e i paesi partner e tra paesi partner in materia di sviluppo del capitale umano;
g)
contribuire, su richiesta della Commissione, all'analisi dell'efficacia generale dell'assistenza alla formazione nei paesi partner;
h)
espletare altre eventuali funzioni concordate tra il consiglio d'amministrazione e la Commissione, nell'ambito della struttura generale del presente regolamento.
Storico versioni
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