Art. 26
Prezzo medio comunitario
In vigore dal 10 dic 2008
Prezzo medio comunitario
1. Il prezzo medio comunitario di mercato dei suini macellati, di cui agli del regolamento (CE) n. 1234/2007 è determinato sulla base dei prezzi pagati ai fornitori di suini vivi franco macello, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
2. I prezzi determinati a norma del paragrafo 1 comprendono il valore delle frattaglie e degli altri residui non trasformati e sono espressi per 100 kg di carcassa fredda di suino:
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presentata in base alla presentazione di riferimento stabilita nell’allegato V, parte B, punto III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e
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pesata e classificata al gancio in macello; il peso constatato è convertito in peso della carcassa fredda secondo i metodi previsti all’ del presente regolamento.
3. Ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato di cui al paragrafo 1, i prezzi rilevati in ogni Stato membro sono ponderati mediante l’applicazione di coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro.
I coefficienti di cui al primo comma sono determinati in base al numero di suini censiti all’inizio di dicembre di ogni anno a norma della direttiva 93/23/CEE del Consiglio (16).
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