Art. 26

Prezzo medio comunitario

In vigore dal 10 dic 2008
Prezzo medio comunitario 1.   Il prezzo medio comunitario di mercato dei suini macellati, di cui agli del regolamento (CE) n. 1234/2007 è determinato sulla base dei prezzi pagati ai fornitori di suini vivi franco macello, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. 2.   I prezzi determinati a norma del paragrafo 1 comprendono il valore delle frattaglie e degli altri residui non trasformati e sono espressi per 100 kg di carcassa fredda di suino: — presentata in base alla presentazione di riferimento stabilita nell’allegato V, parte B, punto III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e — pesata e classificata al gancio in macello; il peso constatato è convertito in peso della carcassa fredda secondo i metodi previsti all’ del presente regolamento. 3.   Ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato di cui al paragrafo 1, i prezzi rilevati in ogni Stato membro sono ponderati mediante l’applicazione di coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro. I coefficienti di cui al primo comma sono determinati in base al numero di suini censiti all’inizio di dicembre di ogni anno a norma della direttiva 93/23/CEE del Consiglio (16).
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