Art. 26 · Prezzo medio comunitario

Art. 26

Prezzo medio comunitario

In vigore dal 10 dic 2008
Prezzo medio comunitario 1.   Il prezzo medio comunitario di mercato dei suini macellati, di cui agli del regolamento (CE) n. 1234/2007 è determinato sulla base dei prezzi pagati ai fornitori di suini vivi franco macello, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. 2.   I prezzi determinati a norma del paragrafo 1 comprendono il valore delle frattaglie e degli altri residui non trasformati e sono espressi per 100 kg di carcassa fredda di suino: — presentata in base alla presentazione di riferimento stabilita nell’allegato V, parte B, punto III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e — pesata e classificata al gancio in macello; il peso constatato è convertito in peso della carcassa fredda secondo i metodi previsti all’ del presente regolamento. 3.   Ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato di cui al paragrafo 1, i prezzi rilevati in ogni Stato membro sono ponderati mediante l’applicazione di coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro. I coefficienti di cui al primo comma sono determinati in base al numero di suini censiti all’inizio di dicembre di ogni anno a norma della direttiva 93/23/CEE del Consiglio (16).
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