Art. 17
Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione
In vigore dal 10 dic 2008
Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione
1. A norma dell’, gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi calcolati a norma dell’, paragrafi da 4 a 7. Essi non trasmettono tali prezzi ad alcun altro organismo prima di averli comunicati alla Commissione.
2. Se, a motivo di circostanze eccezionali o della stagionalità dell’offerta, non sia possibile, in uno Stato membro o in una regione, procedere alla rilevazione dei prezzi per un numero significativo di carcasse appartenenti a una o più classi di cui all’, paragrafo 1, la Commissione può ricorrere agli ultimi prezzi rilevati per detta classe o dette classi; ove questa situazione perduri per più di due settimane consecutive, la Commissione, ai fini della rilevazione dei prezzi, può decidere di eliminare temporaneamente la classe o le classi di cui sopra e di ridistribuire temporaneamente la (le) ponderazione(i) attribuita(e) a tale classe o a tali classi.
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