Art. 36

Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione

In vigore dal 10 dic 2008
Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il mercoledì di ogni settimana entro le ore 12 (ora di Bruxelles), i prezzi di mercato o le quotazioni di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1 e all’, paragrafo 2, del presente regolamento. I prezzi o le quotazioni si riferiscono al periodo che va dal lunedì alla domenica precedente la settimana nella quale sono comunicate le informazioni. I prezzi o le quotazioni comunicati sono espressi in euro o eventualmente in moneta nazionale. 2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica usando il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1249:oj#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione (Art. 36 Regolamento (UE) 2008/1249) — Testo vigente | Portale Normativo