Art. 37
Revisione periodica dei coefficienti di ponderazione
In vigore dal 10 dic 2008
Revisione periodica dei coefficienti di ponderazione
1. I coefficienti di ponderazione di cui all’, all’, paragrafo 3, e all’ del presente regolamento sono riveduti periodicamente per tener conto delle tendenze registrate a livello nazionale e comunitario.
2. A ogni revisione di cui al paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri i coefficienti di ponderazione riveduti.
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