Art. 39

Misure da adottarsi dagli Stati membri

In vigore dal 10 dic 2008
Misure da adottarsi dagli Stati membri 1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per: a) garantire l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento; b) garantire l’esattezza dei prezzi comunicati a norma dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 2, del presente regolamento; c) sanzionare le infrazioni eventuali, in particolare la falsificazione e l’uso fraudolento di timbri e di etichette oppure la classificazione operata da personale non autorizzato. 2.   Gli Stati membri informano quanto prima la Commissione delle misure di cui al paragrafo 1.
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Misure da adottarsi dagli Stati membri (Art. 39 Regolamento (UE) 2008/1249) — Testo vigente | Portale Normativo