Art. 39
Misure da adottarsi dagli Stati membri
In vigore dal 10 dic 2008
Misure da adottarsi dagli Stati membri
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per:
a)
garantire l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento;
b)
garantire l’esattezza dei prezzi comunicati a norma dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 2, del presente regolamento;
c)
sanzionare le infrazioni eventuali, in particolare la falsificazione e l’uso fraudolento di timbri e di etichette oppure la classificazione operata da personale non autorizzato.
2. Gli Stati membri informano quanto prima la Commissione delle misure di cui al paragrafo 1.
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