Art. 39 · Misure da adottarsi dagli Stati membri

Art. 39

Misure da adottarsi dagli Stati membri

In vigore dal 10 dic 2008
Misure da adottarsi dagli Stati membri 1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per: a) garantire l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento; b) garantire l’esattezza dei prezzi comunicati a norma dell’, paragrafo 1, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 2, del presente regolamento; c) sanzionare le infrazioni eventuali, in particolare la falsificazione e l’uso fraudolento di timbri e di etichette oppure la classificazione operata da personale non autorizzato. 2.   Gli Stati membri informano quanto prima la Commissione delle misure di cui al paragrafo 1.
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