Art. 34
Comunicazione dei prezzi alla Commissione
In vigore dal 10 dic 2008
Comunicazione dei prezzi alla Commissione
1. Gli Stati membri la cui produzione di carni ovine supera 200 t all’anno comunicano alla Commissione, in via riservata, l’elenco dei macelli o altri stabilimenti che partecipano alla rilevazione dei prezzi in base alla tabella comunitaria (di seguito «stabilimenti partecipanti»), indicando altresì la produzione approssimativa annua di detti stabilimenti partecipanti.
2. A norma dell’, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione il prezzo medio di ciascuna qualità di agnello ai sensi delle tabelle comunitarie di classificazione per tutti gli stabilimenti partecipanti, indicando altresì l’entità relativa per ciascuna qualità. Se tuttavia una qualità rappresenta meno dell’1 % del totale non è necessario comunicarne il prezzo. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione il prezzo medio, con riferimento al peso, di tutti gli agnelli classificati in base a ciascuna tabella utilizzata ai fini della comunicazione dei prezzi.
Gli Stati membri sono tuttavia autorizzati a differenziare in funzione del peso i prezzi comunicati per ciascuna classe di conformazione e di stato di ingrassamento di cui all’allegato V, parte C, punto III, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il termine «qualità» è definito come la combinazione della classe di conformazione e dello stato di ingrassamento.
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