Art. 33
Rilevazione del prezzo di mercato
In vigore dal 10 dic 2008
Rilevazione del prezzo di mercato
1. Il prezzo di mercato da constatare in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini, di cui all’articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è il prezzo entrata macello, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, pagato al fornitore di agnelli di origine comunitaria. Questo prezzo è espresso per 100 kg di carcassa, presentata secondo la presentazione di riferimento di cui all’allegato V, parte C, punto IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, pesata e classificata al gancio in macello.
2. Il peso da prendere in considerazione è il peso della carcassa a caldo, corretto per tener conto del calo di peso dovuto al raffreddamento. Gli Stati membri informano la Commissione dei coefficienti correttivi utilizzati.
3. Se dopo la pesatura e la classificazione al gancio la presentazione della carcassa differisce dalla presentazione di riferimento, gli Stati membri adattano il peso della carcassa applicando i coefficienti correttivi di cui all’allegato V, parte C, punto IV, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Gli Stati membri informano la Commissione dei coefficienti correttivi utilizzati.
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