Art. 32

Controlli in loco

In vigore dal 10 dic 2008
Controlli in loco 1.   L’operato dei classificatori di cui all’ e la classificazione e l’identificazione delle carcasse nei macelli partecipanti sono oggetto di controlli in loco effettuati senza preavviso da un organismo designato dallo Stato membro, indipendente dalle agenzie responsabili della classificazione e dai macelli partecipanti. Tuttavia, l’obbligo di indipendenza delle agenzie di classificazione non si applica se i controlli sono eseguiti dalle stesse autorità competenti. Se l’organismo di controllo non dipende da un’amministrazione pubblica, i controlli di cui al primo comma devono essere eseguiti sotto la supervisione fisica di un organismo pubblico, da effettuarsi almeno una volta all’anno nelle stesse condizioni. L’organismo pubblico è informato regolarmente dei risultati dei lavori dell’organismo di controllo. 2.   I controlli devono essere eseguiti almeno una volta al trimestre in tutti i macelli partecipanti che procedono alla classificazione e che abbattono un numero pari o superiore a 80 ovini alla settimana come media annua. Ciascun controllo deve vertere su almeno 40 carcasse, scelte a caso. Tuttavia, nei macelli partecipanti che abbattono un numero inferiore a 80 ovini alla settimana, come media annua, gli Stati membri stabiliscono la frequenza dei controlli e il numero minimo di carcasse da controllare in base a una valutazione del rischio, tenendo conto in particolare del numero di ovini macellati nei macelli considerati e delle risultanze di controlli precedentemente eseguiti nei medesimi.
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