Art. 31

Classificazione a cura di classificatori qualificati

In vigore dal 10 dic 2008
Classificazione a cura di classificatori qualificati Gli Stati membri curano che la classificazione sia eseguita da classificatori sufficientemente qualificati. Gli Stati membri designano tali classificatori con una procedura di riconoscimento oppure designano un organismo a tal fine responsabile.
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Classificazione a cura di classificatori qualificati (Art. 31 Regolamento (UE) 2008/1249) — Testo vigente | Portale Normativo