Art. 30

Classificazione e identificazione

In vigore dal 10 dic 2008
Classificazione e identificazione 1.   La classificazione e l’identificazione di cui all’allegato V, parte C, punti III e V, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono eseguite nel macello medesimo. 2.   La classificazione, l’identificazione e la pesatura delle carcasse hanno luogo entro un’ora dalla giugulazione dell’animale. 3.   L’identificazione delle carcasse o delle mezzene classificate in base alla tabella di cui all’articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei macelli partecipanti è effettuata mediante una bollatura che indica la categoria e le classi di conformazione e di stato di ingrassamento. La bollatura avviene mediante stampigliatura, usando un inchiostro indelebile e non tossico secondo un procedimento riconosciuto dalle autorità nazionali competenti. Le categorie sono designate come segue: a) L: carcasse di ovini di meno di 12 mesi (agnello); b) S: carcasse di altri ovini. 4.   Gli Stati membri possono autorizzare la sostituzione della bollatura con un’etichetta inalterabile e saldamente aderente.
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Classificazione e identificazione (Art. 30 Regolamento (UE) 2008/1249) — Testo vigente | Portale Normativo