Art. 30
Classificazione e identificazione
In vigore dal 10 dic 2008
Classificazione e identificazione
1. La classificazione e l’identificazione di cui all’allegato V, parte C, punti III e V, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono eseguite nel macello medesimo.
2. La classificazione, l’identificazione e la pesatura delle carcasse hanno luogo entro un’ora dalla giugulazione dell’animale.
3. L’identificazione delle carcasse o delle mezzene classificate in base alla tabella di cui all’articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei macelli partecipanti è effettuata mediante una bollatura che indica la categoria e le classi di conformazione e di stato di ingrassamento.
La bollatura avviene mediante stampigliatura, usando un inchiostro indelebile e non tossico secondo un procedimento riconosciuto dalle autorità nazionali competenti.
Le categorie sono designate come segue:
a)
L: carcasse di ovini di meno di 12 mesi (agnello);
b)
S: carcasse di altri ovini.
4. Gli Stati membri possono autorizzare la sostituzione della bollatura con un’etichetta inalterabile e saldamente aderente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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