Art. 38
Comitato di controllo comunitario
In vigore dal 10 dic 2008
Comitato di controllo comunitario
1. Il comitato di controllo comunitario di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di seguito «il comitato», è incaricato di effettuare i controlli in loco concernenti:
a)
l’applicazione delle disposizioni relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei bovini e degli ovini;
b)
la rilevazione dei prezzi di mercato in base a tali tabelle di classificazione;
c)
la classificazione, l’identificazione e la bollatura dei prodotti nell’ambito degli acquisti all’intervento pubblico nel settore delle carni bovine, previsto dall’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Il numero dei membri del comitato è limitato a:
a)
tre esperti della Commissione, uno dei quali assume la presidenza del comitato;
b)
un esperto dello Stato membro interessato;
c)
otto esperti degli altri Stati membri.
Gli Stati membri designano gli esperti in funzione della loro indipendenza e della loro competenza, in particolare in materia di classificazione delle carcasse e di rilevazione dei prezzi di mercato, nonché della specificità del lavoro da svolgere.
Gli esperti non devono utilizzare in nessun caso a fini personali né divulgare le informazioni raccolte in occasione dei lavori del comitato.
3. Le ispezioni sono effettuate nei macelli, sui mercati delle carni, nei centri di intervento, nei centri di quotazione e presso i servizi centrali e regionali competenti per l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
4. Le ispezioni sono effettuate a intervalli regolari negli Stati membri e la loro frequenza può variare, in particolare, in funzione della consistenza relativa della produzione di carni bovine e ovine negli Stati membri visitati o di problemi legati all’applicazione delle tabelle di classificazione.
La Commissione elabora il programma delle ispezioni previa consultazione degli Stati membri. Possono partecipare allo svolgimento delle verifiche agenti dello Stato membro visitato.
Ciascuno Stato membro organizza le visite da effettuare sul suo territorio in base ai criteri definiti dalla Commissione. A tale scopo lo Stato membro invia, trenta giorni prima dell’ispezione, il programma particolareggiato delle visite previste alla Commissione, che può chiedere modifiche del programma.
La Commissione trasmette agli Stati membri, quanto prima possibile prima di ogni visita, informazioni sul programma e sul suo svolgimento.
5. Alla fine di ogni visita, i membri del comitato e gli agenti dello Stato membro visitato si riuniscono per valutarne i risultati. I membri del comitato traggono le conclusioni della missione per quanto riguarda i punti di cui al paragrafo 1.
Il presidente del comitato redige una relazione sulle ispezioni svolte, contenente le conclusioni di cui al primo comma. La relazione è trasmessa quanto prima allo Stato membro visitato e successivamente agli altri Stati membri.
Se la relazione di cui al secondo comma evidenzia lacune nei vari campi di attività oggetto della verifica, o formula raccomandazioni allo scopo di migliorare le operazioni, entro tre mesi dalla data di trasmissione della relazione gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali modifiche previste o attuate.
6. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del comitato sono a carico della Commissione, in conformità della normativa in materia di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno delle persone estranee alla Commissione che quest’ultima designa in qualità di esperti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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