Art. 27

Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione

In vigore dal 10 dic 2008
Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione 1.   A norma dell’ gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) le quotazioni determinate a norma degli , paragrafo 1 e 26, paragrafi 1 e 2; b) le quotazioni rappresentative per i suinetti, per unità di peso vivo medio di circa 20 kg. 2.   Se non riceve una o più quotazioni la Commissione tiene conto dell’ultima quotazione disponibile. Nel caso in cui una quotazione o le quotazioni manchino per la terza settimana consecutiva, la Commissione non tiene più conto della o delle quotazioni in questione. 3.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni, se disponibili, concernenti i prodotti contemplati dall’allegato I, parte XVII, del regolamento (CE) n. 1234/2007: a) i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi; b) i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.
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Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione (Art. 27 Regolamento (UE) 2008/1249) — Testo vigente | Portale Normativo