Art. 27
Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione
In vigore dal 10 dic 2008
Comunicazione settimanale dei prezzi alla Commissione
1. A norma dell’ gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
le quotazioni determinate a norma degli , paragrafo 1 e 26, paragrafi 1 e 2;
b)
le quotazioni rappresentative per i suinetti, per unità di peso vivo medio di circa 20 kg.
2. Se non riceve una o più quotazioni la Commissione tiene conto dell’ultima quotazione disponibile. Nel caso in cui una quotazione o le quotazioni manchino per la terza settimana consecutiva, la Commissione non tiene più conto della o delle quotazioni in questione.
3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni, se disponibili, concernenti i prodotti contemplati dall’allegato I, parte XVII, del regolamento (CE) n. 1234/2007:
a)
i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi;
b)
i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.
Storico versioni
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