Art. 25

Prezzo di mercato delle carcasse di suino negli Stati membri

In vigore dal 10 dic 2008
Prezzo di mercato delle carcasse di suino negli Stati membri 1.   Il prezzo di mercato dei suini macellati in uno Stato membro è uguale alla media dei prezzi dei suini macellati rilevati sui mercati rappresentativi o nei centri di quotazione di tale Stato membro. 2.   Il prezzo di cui al paragrafo 1 è determinato dalle quotazioni registrate per le carcasse di peso: — da 60 a meno di 120 kg della classe E, — da 120 a meno di 180 kg della classe R. La scelta delle categorie di peso e dell’eventuale ponderazione delle medesime spetta allo Stato membro; quest’ultimo ne informa la Commissione. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i mercati rappresentativi o i centri di quotazione di cui al paragrafo 1 entro il 1o luglio 2009 e, successivamente, entro il mese successivo a eventuali modifiche delle informazioni da comunicare. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le comunicazioni di cui al primo comma.
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Prezzo di mercato delle carcasse di suino negli Stati membri (Art. 25 Regolamento (UE) 2008/1249) — Testo vigente | Portale Normativo