Art. 24
Controlli in loco
In vigore dal 10 dic 2008
Controlli in loco
1. La classificazione, la pesatura e la bollatura delle carcasse di suino nei macelli di cui all’ sono oggetto di controlli in loco effettuati senza preavviso da un organismo indipendente dalle agenzie responsabili della classificazione e dai macelli.
Tuttavia, l’obbligo di indipendenza delle agenzie di classificazione non si applica se i controlli sono eseguiti dalle stesse autorità competenti.
2. I controlli devono essere eseguiti almeno due volte al trimestre in tutti i macelli riconosciuti che abbattono un numero pari o superiore a 200 suini alla settimana come media annua.
Tuttavia, nei macelli riconosciuti che abbattono un numero di suini inferiore a 200 alla settimana, come media annua, gli Stati membri stabiliscono la frequenza dei controlli.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 gli Stati membri:
a)
stabiliscono la portata dei controlli in base a una valutazione del rischio, tenendo conto in particolare del numero di abbattimenti di suini nei macelli considerati e dei risultati dei controlli precedenti effettuati nei medesimi macelli;
b)
comunicano alla Commissione le misure adottate per l’applicazione delle suddette disposizioni entro il 1o luglio 2009 e, successivamente, entro il mese successivo a eventuali modifiche delle informazioni da comunicare.
4. Se l’organismo di controllo non dipende da un’amministrazione pubblica, i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere eseguiti sotto la supervisione fisica di un organismo pubblico, da effettuarsi almeno una volta all’anno nelle stesse condizioni. L’organismo pubblico è informato regolarmente dei risultati dei lavori dell’organismo di controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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