Art. 22
Peso della carcassa
In vigore dal 10 dic 2008
Peso della carcassa
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, il peso si riferisce alla carcassa fredda presentata come descritto nell’allegato V, parte B, punto III, del medesimo regolamento.
2. Le carcasse sono pesate quanto prima possibile dopo la macellazione e comunque non oltre 45 minuti dopo la giugulazione del suino.
Il peso della carcassa a freddo corrisponde al peso a caldo, registrato come indicato al primo comma, diminuito del 2 %.
Se in un determinato macello non può essere generalmente rispettato il periodo di 45 minuti tra la giugulazione e la pesatura del suino, l’autorità competente dello Stato membro interessato può consentire che detto periodo sia oltrepassato a condizione che la detrazione di 2 % di cui al secondo comma sia diminuita di 0,1 punti per quarto d’ora supplementare iniziato di ritardo, anche non ancora trascorso.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il peso della carcassa fredda può essere calcolato con riferimento a tabelle fisse di riduzioni di peso assolute, stabilite dagli Stati membri in funzione delle caratteristiche del loro patrimonio suinicolo e comunicate alla Commissione. Il ricorso a tali tabelle è autorizzato, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, purché le riduzioni previste per classe di peso corrispondano, per quanto possibile, alle detrazioni risultanti dai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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