Art. 22 · Peso della carcassa

Art. 22

Peso della carcassa

In vigore dal 10 dic 2008
Peso della carcassa 1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, il peso si riferisce alla carcassa fredda presentata come descritto nell’allegato V, parte B, punto III, del medesimo regolamento. 2.   Le carcasse sono pesate quanto prima possibile dopo la macellazione e comunque non oltre 45 minuti dopo la giugulazione del suino. Il peso della carcassa a freddo corrisponde al peso a caldo, registrato come indicato al primo comma, diminuito del 2 %. Se in un determinato macello non può essere generalmente rispettato il periodo di 45 minuti tra la giugulazione e la pesatura del suino, l’autorità competente dello Stato membro interessato può consentire che detto periodo sia oltrepassato a condizione che la detrazione di 2 % di cui al secondo comma sia diminuita di 0,1 punti per quarto d’ora supplementare iniziato di ritardo, anche non ancora trascorso. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, il peso della carcassa fredda può essere calcolato con riferimento a tabelle fisse di riduzioni di peso assolute, stabilite dagli Stati membri in funzione delle caratteristiche del loro patrimonio suinicolo e comunicate alla Commissione. Il ricorso a tali tabelle è autorizzato, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, purché le riduzioni previste per classe di peso corrispondano, per quanto possibile, alle detrazioni risultanti dai paragrafi 1 e 2.
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