Art. 23

Tenore di carne magra delle carcasse di suino

In vigore dal 10 dic 2008
Tenore di carne magra delle carcasse di suino 1.   Ai fini dell’applicazione dell’allegato V, parte B, punto IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il tenore di carne magra di una carcassa di suino corrisponde al rapporto tra: — il peso totale dei muscoli rossi striati, purché possano essere separati con un coltello, e — il peso della carcassa. Il peso totale dei muscoli rossi striati si ottiene mediante sezionamento totale o parziale della carcassa o con una combinazione di un sezionamento totale o parziale e di un metodo rapido nazionale, basato su metodi statistici collaudati e adottato secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il sezionamento di cui al secondo comma può essere sostituito anche da una stima della percentuale di carne magra ottenuta attraverso il sezionamento totale con un apparecchio per tomografia computerizzata, a condizione che si ottengano risultati di sezionamento comparati soddisfacenti. 2.   Il metodo statistico standard di stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino, autorizzato come metodo di classificazione ai sensi dell’allegato V, parte B, punto IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è il metodo dei minimi quadrati ordinari oppure il metodo dei modelli di regressione di rango ridotto, ma possono essere utilizzati anche altri metodi statisticamente collaudati. Il metodo è basato su un campione rappresentativo della produzione nazionale o regionale di carni suine, composto di almeno 120 carcasse il cui tenore di carne magra è stato accertato conformemente al metodo di sezionamento illustrato nell’allegato IV del presente regolamento. Se si procede a campionamenti multipli, il riferimento è misurato su almeno 50 carcasse con una precisione pari almeno a quella ottenuta applicando il metodo statistico standard su 120 carcasse secondo il metodo descritto nell’allegato IV. 3.   Sono autorizzati solo i metodi di classificazione per i quali lo scarto quadratico medio di previsione (RMSEP), calcolato mediante una tecnica di validazione incrociata integrale oppure mediante una prova di convalida effettuata su un campione rappresentativo di almeno 60 carcasse, è inferiore a 2,5. Inoltre, tutti i valori aberranti sono inclusi nel calcolo del RMSEP. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, attraverso un protocollo, i metodi di classificazione che chiedono di essere autorizzati ad applicare sul loro territorio, descrivono le prove di sezionamento e indicano i principi su cui tali metodi si basano, nonché le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra. Il protocollo è composto da due parti e include i dati indicati nell’allegato V. La parte 1 del protocollo è presentata alla Commissione prima dell’inizio della prova di sezionamento. L’applicazione di metodi di classificazione sul territorio di uno Stato membro è autorizzata secondo la procedura prevista dall’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 in base al protocollo. 5.   L’utilizzazione pratica dei metodi di classificazione deve corrispondere nei minimi particolari alla descrizione che figura nella decisione comunitaria che ne autorizza l’applicazione.
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Tenore di carne magra delle carcasse di suino (Art. 23 Regolamento (UE) 2008/1249) — Testo vigente | Portale Normativo