Art. 21
Pesatura, classificazione e bollatura
In vigore dal 10 dic 2008
Pesatura, classificazione e bollatura
1. Le carcasse di suino sono classificate in conformità della classificazione definita nell’allegato V, parte B, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007, al momento della pesatura.
Per i suini macellati nel loro territorio gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad ammettere la classificazione prima della pesatura.
2. A norma dell’articolo 43, lettera m), punto iv), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le disposizioni dell’allegato V, parte B, punto II, del medesimo regolamento e del paragrafo 1 del presente articolo non escludono, per i suini macellati nel territorio di un dato Stato membro, il ricorso a criteri di valutazione supplementari rispetto al peso e al tenore stimato di carne magra.
3. Immediatamente dopo la classificazione, le carcasse di suino sono bollate con la lettera maiuscola che indica la classe della carcassa oppure la percentuale che esprime il tenore stimato di carne magra in conformità dell’allegato V, parte B, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Le lettere o le cifre hanno un’altezza di almeno 2 cm. La bollatura può essere effettuata mediante inchiostro non tossico, indelebile e termoresistente oppure ricorrendo a ogni altra forma di marcatura permanente, previa autorizzazione delle autorità nazionali competenti.
Fatto salvo il disposto del primo comma, è ammessa la bollatura della carcassa con indicazioni relative al peso della carcassa o altre indicazioni ritenute appropriate.
Le mezzene sono bollate sulla cotenna al livello della zampa posteriore o del prosciutto.
È considerata una forma di bollatura ammissibile anche un’etichetta apposta in modo da renderne impossibile l’asportazione senza danneggiarla.
4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono stabilire che non è necessaria la bollatura delle carcasse di suino se è redatto un verbale ufficiale che indica, per ogni carcassa, almeno i seguenti elementi:
a)
l’identificazione individuale della carcassa con qualsiasi mezzo inalterabile;
b)
il peso della carcassa a caldo; e
c)
la stima del tenore di carne magra.
Il verbale deve essere conservato per sei mesi e certificato conforme all’originale il giorno della compilazione da parte di una persona incaricata di questa funzione di controllo.
Tuttavia, per poter essere commercializzate non sezionate in un altro Stato membro, le carcasse recano l’indicazione corrispondente alla classe appropriata, come previsto nell’allegato V, parte B, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007, oppure alla percentuale che esprime il tenore di carne magra.
5. Fatto salvo l’allegato V, parte B, punto III, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, prima delle operazioni di pesatura, classificazione e bollatura dalla carcassa non può essere rimosso alcun tessuto adiposo, muscolare o di altro tipo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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