Art. 20

Classificazione obbligatoria delle carcasse e deroghe

In vigore dal 10 dic 2008
Classificazione obbligatoria delle carcasse e deroghe 1.   La tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino cui all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è utilizzata da tutti i macelli per la classificazione di tutte le carcasse in modo da consentire pari condizioni di pagamento dei produttori in base al peso e alla composizione dei suini che hanno consegnato alla macellazione. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non rendere obbligatorio l’uso di tale tabella per i macelli: a) per i quali gli Stati membri hanno fissato un numero massimo di macellazioni; questo numero non può superare i 200 suini alla settimana come media annua; b) che macellano esclusivamente suini nati e ingrassati nei propri allevamenti e che sezionano la totalità delle carcasse ottenute. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione la decisione di cui al primo comma specificando il numero massimo ammesso di macellazioni che possono essere effettuate in ciascun macello esentato dall’obbligo di applicare la tabella comunitaria.
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