Art. 19

Comunicazione annuale degli Stati membri alla Commissione

In vigore dal 10 dic 2008
Comunicazione annuale degli Stati membri alla Commissione Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) un elenco di carattere riservato dei macelli che partecipano alla rilevazione dei prezzi, a norma dell’, paragrafo 1, lettere a) o b), indicando la quantità di bovini adulti, espressa in numero di capi e se possibile in tonnellate di peso carcassa, macellati in ciascuno di tali macelli durante l’anno civile precedente; b) un elenco di carattere riservato delle persone fisiche o giuridiche che partecipano alla rilevazione dei prezzi, a norma dell’, paragrafo 1, lettere c) o d), indicando la quantità di bovini adulti, espressa in numero di capi e se possibile in tonnellate di peso carcassa, da esse avviata alla macellazione durante l’anno civile precedente; c) un elenco delle regioni per le quali ha luogo la rilevazione dei prezzi e la ponderazione attribuita a ciascuna di esse a norma dell’, paragrafo 6.
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