Art. 18

Prezzi medi comunitari

In vigore dal 10 dic 2008
Prezzi medi comunitari 1.   Per una determinata categoria: a) il prezzo medio comunitario di ciascuna delle classi di conformazione e di stato d’ingrassamento di cui all’, paragrafo 1, corrisponde alla media ponderata dei prezzi nazionali di mercato rilevati per la classe in questione. La ponderazione è fondata sulla percentuale delle macellazioni effettuate per detta classe in ciascuno Stato membro rispetto al totale delle macellazioni comunitarie della stessa classe; b) il prezzo medio comunitario di ciascuna classe di conformazione corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi comunitari per le classi di stato d’ingrassamento che compongono la classe di conformazione. La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ogni classe di stato d’ingrassamento rispetto al totale delle macellazioni comunitarie della stessa classe di conformazione; c) il prezzo medio comunitario corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi comunitari di cui alla lettera a). La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ciascuna classe di cui alla lettera a) rispetto al totale delle macellazioni comunitarie della categoria. 2.   Il prezzo medio comunitario di tutte le categorie corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi di cui al paragrafo 1, lettera c). La ponderazione si basa sulla percentuale di ciascuna categoria rispetto al totale delle macellazioni di bovini adulti nella Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1249:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prezzi medi comunitari (Art. 18 Regolamento (UE) 2008/1249) — Testo vigente | Portale Normativo