Art. 14
Categorie e classi per la rilevazione dei prezzi di mercato
In vigore dal 10 dic 2008
Categorie e classi per la rilevazione dei prezzi di mercato
1. La rilevazione nazionale e comunitaria dei prezzi di mercato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 si effettua ogni settimana sulla base delle seguenti classi di conformazione e di stato d’ingrassamento, ripartite tra le cinque categorie di cui all’allegato V, parte A, punto II, del medesimo regolamento:
a)
carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni: U2, U3, R2, R3, O2, O3;
b)
carcasse di altri animali maschi non castrati: R3;
c)
carcasse di animali maschi castrati: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;
d)
carcasse di animali femmine che hanno già figliato: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;
e)
carcasse di altri animali femmine: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.
2. Gli Stati membri decidono se il proprio territorio debba constare di un’unica regione o essere suddiviso in più regioni. A tal fine essi tengono conto:
a)
della dimensione del proprio territorio;
b)
dell’eventuale esistenza di suddivisioni amministrative;
c)
di variazioni geografiche dei prezzi.
Tuttavia, il territorio del Regno Unito deve comprendere almeno due regioni (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), che possono essere ulteriormente suddivise in base ai criteri esposti al primo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1249:oj#art-14