Art. 12
Rapporti di ispezione e azioni successive
In vigore dal 10 dic 2008
Rapporti di ispezione e azioni successive
1. I rapporti sui controlli di cui all’ sono redatti e conservati dagli organismi nazionali di controllo. Essi indicano in particolare il numero di carcasse verificate e il numero di carcasse oggetto di una classificazione o di un’identificazione non corretta. Precisano anche dettagliatamente il tipo di presentazione della carcassa utilizzato e la sua conformità con le norme comunitarie, in caso di applicazione di queste ultime.
2. Se durante i controlli di cui all’ si constata un numero considerevole di classificazioni non regolamentari o di identificazioni non conformi alle norme:
a)
il numero delle carcasse esaminate e la frequenza dei controlli in loco sono aumentati;
b)
le licenze o le autorizzazioni di cui agli , paragrafo 1, possono essere revocate.
Storico versioni
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