Art. 11
Controlli in loco
In vigore dal 10 dic 2008
Controlli in loco
1. L’operato dei classificatori di cui all’ e la classificazione e l’identificazione delle carcasse nei macelli di cui all’allegato V, parte A, punto V, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono oggetto di controlli in loco effettuati senza preavviso da un organismo indipendente dalle agenzie responsabili della classificazione e dai macelli.
Tuttavia, l’obbligo di indipendenza delle agenzie di classificazione non si applica se i controlli sono eseguiti dalle stesse autorità competenti.
2. I controlli devono essere eseguiti almeno due volte al trimestre in tutti i macelli riconosciuti che abbattono oltre 75 bovini adulti alla settimana come media annua. Ciascun controllo deve vertere su almeno 40 carcasse, scelte a caso.
Tuttavia, nei macelli riconosciuti che abbattono un numero di bovini adulti pari o inferiore a 75 capi alla settimana, come media annua, gli Stati membri stabiliscono la frequenza dei controlli e il numero minimo di carcasse da controllare in base a una valutazione del rischio, tenendo conto in particolare degli abbattimenti di bovini adulti nei macelli considerati e delle risultanze di controlli precedentemente eseguiti nei medesimi.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l’applicazione delle disposizioni del secondo comma entro il 1o luglio 2009 e, successivamente, entro il mese successivo a eventuali modifiche delle informazioni da comunicare.
3. In tutti i macelli riconosciuti che effettuano la classificazione utilizzando tecniche di classificazione automatizzata devono essere effettuati almeno sei controlli ogni tre mesi nel corso dei primi dodici mesi successivi alla concessione della licenza di cui all’, paragrafo 1. Successivamente devono essere effettuati almeno due controlli ogni tre mesi in tutti i macelli riconosciuti che effettuano la classificazione utilizzando tecniche di classificazione automatizzata. Ciascun controllo deve vertere su almeno 40 carcasse, scelte a caso. I controlli mirano in particolare ad accertare:
a)
la categoria della carcassa;
b)
la precisione delle tecniche di classificazione automatizzata, utilizzando il sistema di punti e i limiti di cui all’allegato II, parte A, punto 3;
c)
la presentazione della carcassa;
d)
la calibrazione giornaliera nonché ogni altro aspetto tecnico delle tecniche di classificazione automatizzata che permetta di assicurare che il grado di precisione ottenuta utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata è almeno equivalente a quella ottenuta nel corso della prova di certificazione;
e)
i rapporti di controllo quotidiani di cui all’, paragrafo 1, lettera b).
4. Se l’organismo di controllo non dipende da un’amministrazione pubblica, i controlli di cui ai paragrafi 2 e 3 sono eseguiti sotto la supervisione fisica di un organismo pubblico, da effettuarsi almeno una volta all’anno nelle stesse condizioni. L’organismo pubblico è informato regolarmente dei risultati dei lavori dell’organismo di controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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