Art. 10
Classificazione automatizzata
In vigore dal 10 dic 2008
Classificazione automatizzata
1. Gli stabilimenti che utilizzano tecniche di classificazione automatizzata:
a)
identificano la categoria della carcassa; a tal fine utilizzano il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000;
b)
redigono rapporti di controllo quotidiani sul funzionamento delle tecniche di classificazione automatizzata, in particolare sulle eventuali carenze riscontrate e sui provvedimenti presi ove necessario.
2. La classificazione automatizzata è valida solo se:
a)
la presentazione della carcassa è identica alla presentazione utilizzata nel corso della prova di certificazione; oppure
b)
si dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, che l’uso di una diversa presentazione della carcassa non incide sul risultato della classificazione mediante tecniche automatizzate.
Storico versioni
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